Art. 9.
(Fecondazione assistita eterologa).

      1. I soggetti aventi titolo per accedere alle tecniche di fecondazione assistita possono presentare domanda per l'effettuazione della fecondazione assistita eterologa al giudice tutelare, indicando le motivazioni di tale scelta. Il giudice tutelare svolge ogni necessario accertamento, valendosi, ove occorra, dell'ausilio dei servizi sanitari, sociali e socio-psicopedagogici dei comuni e delle aziende sanitarie locali, al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 4 e 5, la non adeguatezza, per la risoluzione del problema, di tecniche di fecondazione assistita diverse dalla fecondazione eterologa e la capacità dei soggetti richiedenti di fornire al nascituro un ambiente idoneo ad assicurare allo stesso una ottimale accoglienza affettiva, una crescita armoniosa e il superamento dei problemi psicologici ipotizzabili in caso di fecondazione assistita eterologa. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il giudice tutelare decide in ordine all'ammissibilità dell'effettuazione della fecondazione assistita eterologa con decreto, reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
      2. Esaurita la procedura di cui al comma 1, è fatto obbligo alla struttura scelta per l'attuazione delle tecniche di fecondazione assistita eterologa di informare i soggetti richiedenti al fine di acquisire

 

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il loro consenso in conformità a quanto disposto dall'articolo 7.
      3. La struttura di cui al comma 2 è tenuta a procedere alla diagnosi preimpianto, effettuata ai sensi dell'articolo 8 secondo le migliori e più aggiornate tecniche disponibili, nonché a garantire l'anonimato del donatore dei gameti.
      4. La struttura è tenuta a conservare il nominativo del donatore dei gameti e può rivelare tale informazione solo a seguito di ordine del giudice tutelare competente, per comprovate ragioni di carattere sanitario.
      5. Informazioni sul donatore dei gameti diverse da quella relativa alla sua identità possono essere richieste alla struttura dai figli nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita eterologa o dai loro legali rappresentanti. La struttura è comunque tenuta a fornire tali informazioni quando esse non comportano la violazione dell'obbligo di anonimato di cui al comma 3; nei casi dubbi, la struttura richiede l'autorizzazione al giudice tutelare.
      6. Il donatore dei gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può fare valere nei suoi confronti alcun diritto o essere titolare di alcun obbligo.